La normativa di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro è costituita dal D.Lgs. 81/2008 che elenca le misure generali di tutela di sicurezza aziendale, poi integrate dalle misure di sicurezza previste per specifici rischi o settori di attività.
Il decreto legge n. 146 del 2021 ha modificato sostanzialmente la suddetta disciplina, in particolare estendendo i poteri di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro, rafforzando la banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) e incrementando talune sanzioni.
Ambito di applicazione
La suddetta normativa si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati (come, ad esempio, il socio lavoratore di cooperativa o di società, l'associato in partecipazione o il soggetto beneficiario di tirocini formativi).
Il principale destinatario degli obblighi di sicurezza è il datore di lavoro (che nelle pubbliche amministrazioni è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale)
Tuttavia, all'applicazione generale delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 può derogarsi in ragione della peculiarità dell'attività svolta.
Obblighi del datore di lavoro
Oltre all'obbligo generale di attuare le misure necessarie a tutela della sicurezza dei lavoratori (ex art. 2087 c.c.), il datore di lavoro deve adempiere, in particolare, agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori ed elaborare il documento di valutazione dei rischi.
Valutazione dei rischi
Il datore di lavoro – insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - deve procedere alla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro e considerare in modo specifico i rischi riguardanti gruppi di lavoratori esposti a particolari rischi, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. La valutazione dello stress lavoro-correlato non è delegabile in quanto parte integrante della valutazione dei rischi.
Al termine della valutazione dei rischi, il datore di lavoro, sempre con la collaborazione dei suddetti soggetti, deve redigere un documento da custodire presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione, che è tenuto a consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione. Le imprese che operano in settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali possono sostituire il documento di valutazione dei rischi con un modello semplificato.
Il datore di lavoro può delegare alcune funzioni pur conservando l'obbligo di vigilanza sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni delegate.
In ogni caso, non sono delegabili:
Servizio di prevenzione e protezione
Il datore di lavoro ha l'obbligo di organizzare all'interno dell'azienda, o dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione.
Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. Gli addetti e i responsabili dei servizi devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
Obbligo di informazione e formazione
Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire a ciascun lavoratore una adeguata informazione:
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione e altri aspetti, nonché con riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni
Il D.L. 146/2021 ha altresì disposto che entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del D.Lgs. 81/2008 in materia di formazione, in modo da garantire l'individuazione:
Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono una formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dal suddetto accordo, e le relative attività formative devono essere ripetute con cadenza almeno biennale (e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi).
Il più volte richiamato D.L. 146/2021 delinea altresì i contenuti dell'addestramento, qualora necessario, disponendo che esso consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale.
Obblighi dei lavoratori
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori devono in particolare:
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Ogni impresa, o unità produttiva, deve dotarsi di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che svolge, in particolare, i seguenti compiti:
Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Il D.Lgs. 81/2008 ha previsto l'istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.
Il richiamato D.L. 146/2021 ha rafforzato la suddetta banca dati prevedendo che ne facciano parte - oltre ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) - anche il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale e l'INPS.
Il medesimo D.L. 146 ha altresì previsto:
Poteri di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro
Il richiamato D.L. 146/2021 ha esteso i poteri dell'Ispettorato, in particolare:
In conseguenza dell'ampliamento delle competenze, il medesimo D.L. 146/2021 autorizza l'Ispettorato ad assumere, per il biennio 2021-2022, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità.
Sanzioni
Il D.Lgs. 81/2008 delinea un sistema sanzionatorio delleviolazioni delle normeda esso previste commesse da datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, installatori, fornitori e medico competente.
Le violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro possono essere sanzionate in via amministrativa o penale, a prescindere dalla circostanza che ne sia derivato o meno un infortunio ai lavoratori.
Le ammende e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 81/2008 vengono rivalutate ogni quinquennio. Dal 1° luglio 2018, come previsto daldecreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018dell'INL, le sanzioni sono rivalutate nella misura dell'1,9%.
Sospensione dell'impresa in caso di lavoro irregolare
La disciplina relativa alla sospensione dell'attività imprenditoriale in presenza di lavoro irregolare è stata sostanzialmente modificata dal D.L. 146/2021.
In primo luogo, si prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro adotti un provvedimento di sospensione quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori (in luogo del 20 per cento precedentemente previsto) risulti irregolare, ossia impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa e dell'obbligo di comunicazione introdotto dal medesimo D.L. 146/2021, nonché quando riscontra gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. 81/2008, anch'esso modificato dal medesimo D.L. 146/2021. Su tale ultimo punto, non si richiede più che le violazioni siano anche reiterate.
Il suddetto provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni e l'Ispettorato può anche imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Si specifica che è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti per il periodo della sospensione e che il potere di sospensione spetta anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie localinell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro e non più solo con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni.
Si conferma che per la ripresa dell'attività produttiva è necessario il ripristino delle regolari condizioni di lavoro e il pagamento di una somma aggiuntiva in relazione al tipo di violazione, il cui importo viene però aumentato dal D.L. 146/2021, che prevede altresì che le suddette somme aggiuntive siano raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
Per approfondimenti si rinvia alla circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 4 del 9 novembre 2021.